Art. 3.

      1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il distretto comprenda una sezione staccata di corte d'appello quando si tratta di procedimenti per i delitti previsti dal presente comma, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo della sezione nel cui ambito ha sede il giudice competente».
      2. Al comma 3-ter dell'articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa facoltà, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale che esercita le funzioni nella sezione staccata della corte di appello, è attribuita all'avvocato generale presso la sezione della corte di appello».